Le principali differenze tra Matrimonio e unioni Civili o coppie di fatto
SESSO DEI PARTNER
- MATRIMONIO: coppia di persone di sesso diverso
- UNIONE CIVILE: coppia di persone dello stesso sesso
- COPPIA DI FATTO: coppia di persone di sesso diverso o dello stesso sesso
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
- MATRIMONIO: celebrato da un ufficiale dello stato civile o da un m ministro di culto
- UNIONE CIVILE: dichiarazione davanti ad un ufficiale di stato civile
- COPPIA DI FATTO: dichiarazione all’anagrafe di stabile convivenza
REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ
- MATRIMONIO E UNIONE CIVILE: vengono entrambi registrati fra gli atti dello stato civile
- COPPIA DI FATTO: la convivenza di fatto risulta solo nello stato di famiglia anagrafico
MALATTIA O RICOVERO DI UNO DEI PARTNER
- MATRIMONIO UNIONE CIVILE E COPPIA DI FATTO sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi uno dei componenti la coppia ha diritto di visita, assistenza, e accesso alle informazioni relative al partner o al coniuge
IMPRESA O DITTA FAMILIARE
- MATRIMONIO UNIONE CIVILE E COPPIA DI FATTO sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi ciascuno dei componenti la coppia partecipa agli utili dell’impresa del partner o del coniuge
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
- MATRIMONIO UNIONE CIVILE E COPPIA DI FATTO sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi ciascun componente la coppia, in caso di morte del coniuge o del partner, subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto
RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSA MORTE DEL PARTNER
- MATRIMONIO UNIONE CIVILE E COPPIA DI FATTO sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi in caso di morte di un coniuge o di un partner, spetta all’altro coniuge o all’altro partner superstite il risarcimento del danno
MORTE DEL LAVORATORE
- MATRIMONIO E UNIONE CIVILE: sono soggetti allo stesso regime: in caso di morte di uno dei componenti la coppia, spetta al superstite (coniuge o partner) sia il Trattamento di Fine Rapporto che la Pensione indiretta o di reversibilità
- COPPIA DI FATTO: la pensione indiretta o di reversibilità non spetta al componete della coppia superstite; il Trattamento di Fine Rapporto spetta solo se è previsto in un eventuale testamento fatto dal convivente defunto
DIRITTO DI ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE
- MATRIMONIO E UNIONE CIVILE sono soggetti allo steso regime: in caso di morte di uno dei componenti la coppia, al superstite (coniuge o partner) spetta il diritto di abitazione nella casa familiare di proprietà del defunto
- COPPIA DI FATTO: il diritto di abitazione al superstite spetta solo per un periodo limitato commisurato alla durata del rapporto di convivenza
COGNOME DEI PARTNER
- MATRIMONIO: la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito
- UNIONE CIVILE: si può scegliere un cognome comune tra i cognomi originari
- COPPIA DI FATTO: ciascuno mantiene il proprio cognome
REGIME PATRIMONIALE E CONVENZIONI
- MATRIMONIO E UNIONE CIVILE: il regime ordinario è la comunione legale dei beni ma si può optare per un regime di separazione o per la costituzione di un fondo patrimoniale (con atto notarile)
- COPPIA DI FATTO: non è previsto nessun regime patrimoniale particolare, ma la coppia di fatto può scegliere il regime patrimoniale stipulando un contratto di convivenza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata a seconda dei casi)
SUCCESSIONE IN CASO DI MORTE
- MATRIMONIO E UNIONE CIVILE: in caso di morte di uno dei componenti la coppia (coniuge o partner) al superstite spetta una quota di eredità (con o senza testamento)
- COPPIA DI FATTO: il convivente superstite non ha diritti successori a meno che il de cuius non abbia fatto testamento in tal senso
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO
- MATRIMONIO: è prevista la procedura di separazione e di divorzio, sia giudiziale (nel caso non vi sia accordo tra i coniugi) che consensuale.
- Nel divorzio, se consensuale, bastano 6 mesi e in determinate condizioni si può divorziare anche senza ricorrere all’autorità giudiziaria o addirittura senza l’assistenza dell’avvocato.
- UNIONE CIVILE: il rapporto si scioglie tre mesi dopo aver comunicato lo scioglimento all’ufficiale di stato civile
- COPPIA DI FATTO: è prevista la risoluzione della convivenza dichiarata all’anagrafe in forma scritta con atto pubblico.
REGIME PATRIMONIALE E CONTRATTO DI CONVIVENZA: IL RUOLO DEL NOTAIO
Sia nel matrimonio che nell’unione civile, il regime patrimoniale previsto di default, è la comunione dei beni. Se i componenti della coppia preferiscono la separazione, possono fare apposita dichiarazione al momento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell’unione civile.
Ma potrebbe accadere che, omessa la scelta al momento della costituzione del rapporto ed instauratosi, quindi, il regime di comunione legale, i coniugi o i partner dell’unione civile vogliano, in un momento successivo, optare per la separazione: occorrerà recarsi dal notaio e stipulare apposito atto.
Coniugi e partner dell’unione civile possono altresì optare per un regime di comunione cosiddetto convenzionale, vale a dire un regime di comunione diverso da quello previsto dal codice; in altre parole possono ricomprendere nella comunione beni che, per legge, ne sarebbero esclusi o, viceversa, possono escludere dalla comunione beni che, sempre per legge, ne farebbero parte (salve alcune limitazioni).
Anche in tal caso sarà necessario ricorrere al notaio.
Infine esiste un ultimo regime patrimoniale, comune dell’unione civile: il fondo patrimoniale.
Quest’ultimo si costituisce attraverso la destinazione di determinati beni – immobili, mobili registrati (ad es. l’automobile), o titoli di credito – ai bisogni della famiglia; la destinazione può essere fatta congiuntamente da entrambi i componenti della coppia, oppure da uno solo di loro, oppure ancora da un terzo (ad es. il nonno) per atto unilaterale o per testamento. L’effetto è di costituire un patrimonio del quale sono contitolari i coniugi o i partner dell’unione civile (salva diversa volontà di chi lo costituisce) ma che è soggetto ad un vincolo di destinazione.
Anche in tal caso occorre l’intervento del notaio.
Ancor più rilevante è l’apporto di notai ed avvocati nel caso di coppie di fatto (coppie eterosessuali ed omosessuali che non vogliono o non possono sposarsi o costituire unione civile, ma che si limitano a dichiarare all’anagrafe la loro stabile convivenza).
I conviventi di fatto possono, infatti, disciplinare i loro rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza (analoga possibilità – salva la scelta della separazione dei beni, della comunione convenzionale o la costituzione del fondo patrimoniale – non è concessa ai coniugi o ai partner dell’unione civile). Il contratto deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico (notaio) o scrittura privata autenticata (notaio o avvocato); in caso si trasferimento di diritti reali immobiliari o di atti di liberalità, resta ferma la competenza del notaio.
Entro 10 giorni dall’autentica, il professionista deve trasmettere copia del contratto al comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti o per recesso di una parte (incluso il decesso) o per matrimonio e unione civile.
Nei primi due casi (accordo delle parti, recesso di una parte) sarà nuovamente necessario ricorrere ad un notaio o ad un avvocato per la redazione di un contratto in forma scritta con atto pubblico (se sono previsti trasferimenti di diritti reali immobiliari o atti di liberalità) o scrittura privata autenticata.
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